da “IL SOLE 24 ORE” del 17 Novembre 1996
Decaduto il decreto che dava competenza anche al sindaco
In maggio era stata annunciata come grande novità: la possibilità di pagare a rate le sanzioni per le contravvenzioni stradali. La disposizione in realtà andava a completare una norma già esistente ed era contenuta in un decreto legge, il n. 270/96, che non è stato convertito. Un vuoto legislativo che ha lasciato non pochi dubbi, come quello di un lettore, Luigi Rossi di Milano, il quale si chiede se l’autorità competente cui rivolgere la richiesta di rateizzazione sia il prefetto o il sindaco.
Per orientarsi, bisogna ricordare che la nuova disposizione, ossia l’articolo 1, comma 6, lettera b) del Dl 270/96 aveva aggiunto all’articolo 206 del Dlgs 284/94 il seguente 4° comma: «Il Prefetto competente per territorio o l’Ente da cui dipende l’organo accertatore possono ammettere previa documentata richiesta di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione; il trasgressore che si trovi in disagiate condizioni economiche al pagamento delle somme da iscrivere al ruolo esattoriale in rate mensili non superiori a sei. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il versamento delle somme, il verbale costituisce titolo esecutivo per il residuo ammontare delle stesse».
Con l’introduzione di tale norma venivano individuate due distinte autorità alle quali rivolgere alternativamente la richiesta di ammissione al pagamento rateale e, nell’ambito della dizione «ente da cui dipende l’organo accertatore», veniva senz’altro ricompreso il sindaco, limitatamente al caso in cui la soma derivasse da una contestazione effettuata dalla Polizia municipale. Ma, con la mancata conversione del decreto, in attesa di un nuovo intervento del legislatore, la normativa di riferimento rimane l’articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La norma citata prevede che il contravventore in disagiate condizioni economiche possa richiedere la rateizzazione della somma da pagare, in rate mensili variabili da un minimo di tre a un massimo di trenta, e che ciascuna rata non debba essere inferiore a 30mila lire.
Nel caso proposto dal lettore, l’autorità competente a concedere la rateizzazione è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione: infatti, nonostante la norma si riferisca in via generale all’«autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione», esistono alcuni argomenti decisivi che fanno optare per questa tesi.
Innanzitutto, la locuzione usata è parificabile a quella contenuta nell’articolo 17 della legge 689/91, autorità poi individuata nel prefetto dal Dpr 29 luglio 1982, n. 571. In secondo luogo esiste una prassi consolidata, sorta sulla base del previgente Dpr 393/59, tanto che persino il Dl ha ritenuto di dover specificare l’eventuale alternativa al prefetto del luogo della commessa violazione, citando espressamente «l’ente da cui dipende l’organo accertatore».
Quindi è da ritenersi che, nella situazione attuale, il sindaco non abbia alcun potere o competenza in ordine alla rateizzazione delle violazioni administrative al Codice della strada. D’altro canto, la stessa formula letterale del citato articolo 26 porta esclusivamente a tale conclusione, considerato che il sindaco non può mai essere considerato quale autorità amministrativa che applica…