• Ultima modifica dell'articolo:15 Febbraio 1996
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da “IL TEMPO” del 15 Febbraio 1996

Rigettato il ricorso della maga Ketty contro il Prefetto

FORTUNATO CARIDI

NIENTE da fare! Caterina Morabito in arte Ketty non potrà più esercitare la sua professione di «cartomante» a Rieti, non potrà più apparire ogni settimana dagli schermi di una TV locale, non potrà più farsi pubblicità sulle guide telefoniche o sulle pagine dei giornali. Silenzio più completo, ostracismo più totale; lo ha deciso il Tar del Lazio respingendo il suo ricorso avverso l’ordinanza di «sospensione di attività» emessa dalla Questura di Rieti e confermata dalla Prefettura.

Era stata chiesta al Tar del Lazio — tramite l’ avv. Nino Ordile, legale della cartomante reatina — una «sospensiva» delle decisioni della Prefettura ma il Tar ha respinto l’istanza legale, giudicandola inammissibile. Eppure la tesi sostenuta dall’avv. Ordile era interessante: Ketty era una medium, capace di effettuare una analisi di tipo pssicologico servendosi delle carte, insomma quasi che il cliente si trovasse sul sofà di uno psicoanalista…una tesi suggestiva ma che non è stata accolta dai giudici del Tribunale Amministrativo del Lazio.

L’attività della cartomante va inquadrata e regolamentata in base all’art. 128 del TULPS il quale vieta il mestiere di ciarlatano ed il successivo art. 231 che stabilisce che sotto il mestiere di ciarlatano si comprende chi specula sull’altrui credulità o sfrutti e alimenti l’altrui pregiudizio. E tra i mestieri del «ciarlatano» quello della cartomante è al primo posto. Già in altra occasione abbiamo ricordato che la lotta delle Prefetture alle varie cartomanti parte da lontano: da una circolare del Ministero degli Interni del 20.7.94 che indica nella cartomanzia una attività «non consentita, vietata e da perseguire». il che è quanto successo a Rieti, nel caso di Ketty. Scrive la Prefettura di Rieti: «Il mestiere di ciarlatano-cartomante non potendo essere autorizzato da alcuna Pubblica Amministrazione è vietato e quindi va fatto cessare». E così è stato. Multa di due milioni (successivamente ridotta ad un milione) per Ketty ed ordinanza di sospensione della attività, ovunque Ketty la esercitasse. Occorre adesso leggere le motivazioni della sentenza del Tar per conoscere gli esatti ragionamenti svollti dai giudici amministrativi sul caso Ketty, anche perché da più parti vengono segnalati pronunciamenti dei Tar in senso diametralmente opposto. C’è comunque nella vicenda di Ketty qualcosa di paradossale, come è stato già rilevato dalla prefettura di Rieti e dai giudici del Tar del Lazio durante il dibattimento. Il 5 maggio del 95 Caterina Morabito si è data da sola, come si suole dire, la zappa sui piedi: ha pagato presso l’Ufficio del Registro di Rieti la multa di un milione, invece avrebbe dovuto fare opposizione al decreto ingiuntivo entro 30 — giorni davanti al Pretore di Rieti, fare ricorso entro 120 — giorni al Presidente della Repubblica e fare ricorso al Tar entro 60 giorni dalla notifica.

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