• Ultima modifica dell'articolo:1 Gennaio 2000
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da “RASSEGNA STAMPA”

Il nuovo Dl di proroga conferma i poteri discrezionali sull’azione esecutiva

Il nuovo decreto legge di proroga degli sfratti (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) consolida nel tempo il meccanismo di concessione della forza pubblica ora reso operativo fino al 31 dicembre 1996.

L’articolo 3, quinto comma, della legge 21 febbraio 1989 n. 61 si limitava a prevedere che l’assistenza della forza pubblica deve essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi e cioè per un determinato periodo di tempo, onde consentire al proprietario di recuperare la disponibilità dell’immobile in tempi ragionevoli.

Il suddetto articolo 3, quinto comma, della legge n. 61 prevedeva nel suo testo originario un meccanismo amministrativo di concessione della forza pubblica per gli sfratti semplici, cioè non aventi priorità nell’esecuzione.

Peraltro, anche per gli sfratti privilegiati (mora dell’inquilino, abbandono dell’immobile da parte del medesimo ovvero disponibilità di altro immobile da parte dello stesso inquilino, necessità del locatore), il meccanismo di concessione della forza pubblica procede tutt’ora notevolmente rallentato.

Le Commissioni prefettizie mantengono pur sempre la loro sfera di competenza, e sono abilitate a fornire periodicamente al prefetto il parere relativamente ai criteri per l’impiego della forza pubblica nella esecuzione dei provvedimenti di rilascio, tenuto conto della generale situazione abitativa della provincia.

Viceversa per gli sfratti «privilegiati» l’articolo 3, comma 5, della legge 61/1989 prevedeva a carico del prefetto l’obbligo (in quanto prioritario) di concessione della forza pubblica in via immediata, non rinviabile entro tempi massimi (all’epoca 31 dicembre 1993).

In base alla disciplina dell’articolo 2, comma 5 del decreto legge n. 81/1996 (già prorogata con il decreto n. 217/1996) la graduazione della forza pubblica (con rinvio fino al 30 giugno 1996) ha riguardato tutti i provvedimenti di rilascio, anche per quattro ipotesi, sopramenzionate, aventi priorità nell’esecuzione.

Il Governo ha confermato i nuovi poteri del prefetto di fissare non solo i criteri generali per l’impiego della forza pubblica ma altresì di entrare di volta in volta nel merito dei tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio, in deroga all’ordine cronologico di presentazione delle richieste dell’ufficiale giudiziario.

Con il decreto legge ora in vigore vengono ancora una volta prorogati gli ampi poteri discrezionali del prefetto e delle commissioni prefettizie con possibilità di fare beneficiare del blocco degli sfratti anche i conduttori titolari di alto reddito.

Il prefetto è ancora una volta arbitro di dare o meno corso all’azione esecutiva «in correlazione con le situazioni di volta in volta emergenti».

Il meccanismo di graduazione degli sfratti ora in vigore presenta i già segnalati fondati dubbi di legittimità costituzionale, giacché il potere amministrativo del prefetto neutralizza del tutto i poteri giurisdizionali del giudice dell’esecuzione.

Nella precedente legislatura i dubbi di legittimità costituzionale avevano convinto le forze politiche e le associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini a mettere da parte il meccanismo amministrativo-prefettizio di concessione della forza pubblica.

Il relativo disegno di legge, non andato in porto nella precedente legislatura, aveva previsto una graduazione degli sfratti in via giurisdizionale soggetta alla competenza del giudice dell’esecuzione.

Il relativo procedimento poteva essere azionato su richiesta dell’inquilino bisognevole di tutela in quanto a basso reddito. È auspicabile che nell’arco dei prossimi mesi le novità previste nel precedente disegno di legge vadano definitivamente in porto, e sia comunque superato il meccanismo di provvedimenti di emergenza in materia di sfratti esecutivi, reiterati e operativi per brevi periodi di tempo (ora sei mesi).

L’attuale decreto legge ripropone la problematica se il conduttore sia tenuto a corrispondere al locatore la maggiorazione del 20% di cui all’articolo 1bis della legge 61/1989.

In materia va segnalato il contrasto insorto tra la sentenza della Corte di cassazione n. 5927 del 27-5-1995 e la precedente sentenza della stessa Corte 3-4-1995 n. 3913 che si sono espresse nel senso che l’aumento del 20% non copre (ovvero copre) tutto il periodo successivo alla condanna al rilascio fino alla riconsegna effettiva dell’immobile.

G.D.

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