da “FORMAT” del Novembre 1998
Attraverso il Prefetto la protesta delle radio arriva al Garante

Il Garante conferma: imparzialità!
Continua la telenovela della protesta di Radio Onda Verde e Mep Radio che tentano di far applicare a chi di dovere l’ormai famosa Legge Mammi, nata a salvaguardia dei mezzi locali e a difesa della pluralità d’informazione. Combattuti tra chi ribadiva con ostinazione la legittimità delle proprie autonome scelte di collaborazione con i mezzi televisivi e le proprie convinzioni personali (acquisite dati alla mano), gli autori di “Quaresima Rovente” chiedevano di essere ricevuti dal Prefetto per arrivare ad una chiara definizione della vicenda. L’incontro avveniva il 15 Luglio in un clima di cordiale disponibilità da parte del dr. Altorio che dava incarico alla dott.ssa Cortesi di interpellare l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Attraverso il Prefetto la protesta delle radio arriva al Garante
Ecco uno stralcio della richiesta inviata “…A loro dire, le modalità con le quali molti Comuni e l’Amministrazione Provinciale stessa, hanno impiegato i fondi destinati a budget pubblicitario, costituiscono una violazione dell’art. 9 legge 6.8.1990, n° 223 e successive modificazioni. In particolare, l’emittenza televisiva sarebbe stata generalmente preferita a quella radiofonica destinando i finanziamenti in modo esclusivo alle televisioni locali…Tanto premesso, al fine di dare un contributo di chiarezza alla questione, che è sfociata anche in iniziative di vibrata protesta, si prega di far conoscere l’avviso di codesto Ufficio sulle questioni accennate e che di seguito si precisano. In particolare si chiede:
a) – se l’abrogazione dell’espressione “senza discriminazioni” dal dettato normativo (che ricompare però nell’art.14 comma 12 dell’emendamento del governo al disegno di legge A.S. n° 1138 “Disciplina del sistema delle comunicazioni”, ndr.) corrisponda ad una precisa volontà legislativa nel senso di consentire agli Enti locali la più ampia scelta del contraente, al limite destinando l’intero budget anche ad un solo concessionario.
b) – se, al contrario, anche tenuto conto delle norme “in cantiere” e della ratio delle disposizioni che si esaminano, l’Ente Locale debba provvedere ad una ripartizione fra tutte le emittenti locali e, in quest’ultimo caso, quali debbano essere orientativamente i criteri della distribuzione…”
Questa la risposta pervenuta in data 21 Settembre, dal Commissario dell’Autorità Delegato ing. Monaci. “…A tal proposito si fa presente, in via generale, che la ratio della normativa sopra richiamata e delle successive modificazioni – si veda, da ultimo, la legge n. 650/96 – è quella di favorire l’emittenza locale nel suo complesso, ai fini, tra l’altro, dell’attuazione del principio del c.d. “pluralismo esterno” sul quale si è più volte soffermata anche la Corte Costituzionale. La citata legge ha in effetti, espunto ogni riferimento a specifici criteri ai quali gli enti pubblici devono attenersi nell’effettuazione delle spese pubblicitarie, ferma restando la destinazione di una quota di tali somme alle emittenti radiofoniche e televisive locali. Peraltro, fino a quando le disposizioni regolamentari non saranno adeguate alla più recente evoluzione normativa istituzionale (legge n. 249/97) resta comunque valido il criterio secondo il quale è demandata alla responsabile valutazione dei rappresentanti degli enti medesimi ogni decisione in materia di affidamento della pubblicità nel rispetto del generale principio di “buon andamento e imparzialità dell’amministrazione” (art.97 Costituzione).
In considerazione della molteplicità degli adempimenti e della complessità interpretativa di alcuni tratti del contesto normativo vigente, l’Ufficio ha comunque da tempo diffuso, anche tra gli enti operanti nella provincia di Rieti, un compendio informativo… che per quanto di interesse si invia in allegato….” Interessante anche la nota esplicativa allegata al modello con cui gli Enti locali dovrebbero comunicare al Garante le spese pubblicitarie e la loro ripartizione, da cui “..Gli enti pubblici territoriali e gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, per la pubblicità diffusa in ambito locale, hanno l’obbligo di destinare alla pubblicità su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei Paesi dell’U.E. una quota non inferiore al 25% delle somme impegnate nell’esercizio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività…
Con il termine “campagna pubblicitaria” si fa riferimento ad un insieme organico e programmato di messaggi pubblicitari, diffusi in modo coordinato attraverso mezzi di comunicazione per raggiungere un obiettivo prestabilito, inerente all’attività istituzionale dell’amm.ne o ente pubblico….” Mentre per “promozione della propria attività” si intende qualsiasi messaggio da parte dell’ente andato in onda a pagamento e diretto alla collettività.